Autorizzazioni alla comercializzazione di colture e prodotti GM
Campo di mais GM
Autorizzazione obbligatoria
Gli OGM con gli alimenti e mangimi derivati possono essere coltivati e/o commercializzati nell?ambito dell?Unione Europea (UE) solo se muniti di regolare autorizzazione. Le autorità europee l?hanno inserita nei loro atti normativi con l?intenzione di garantire da un lato la sicurezza della salute e dell?ambiente, e dall?altro la libertà di scelta del consumatore.
Gli strumenti operativi pensati per concretizzare queste esigenze sono la valutazione dei rischi (ERA = Environmental Risk Assessment) che deve accompagnare la notifica di ogni nuovo organismo e/o prodotto GM, l?etichettatura obbligatoria e la tracciabilità dei Prodotti con contenuti di materiale GM sopra certe soglie prestabilite.
Le due leggi principali
Attualmente le principali norme che regolano i processi di autorizzazione sono contenute nella direttiva 2001/18/CE relativa al rilascio deliberato degli OGM nell?ambiente (coltivazione, biorisamanento, ecc..) sia a scopo sperimentale che commerciale, e nel regolamento n. 1829/2003 sugli alimenti e mangimi GM.
Le procedure
In sintesi le colture GM a scopo commerciale necessitano di due tipi di autorizzazione:
? in base alla direttiva 2001/18/CE, per la coltivazione; (vedi procedura-->)
? in base al regolamento (CE) n. 1829/2003, per gli usi nell?alimentazione umana e/o animale. (vedi procedura-->)
Una chiave una porta
Il potenziale notificante di una nuova PGM (pianta geneticamente modificata) potrà chiedere le autorizzazioni (coltivazione e commercializzazione dei prodotti derivati) sia separatamente sia con una singola notifica, presentata ai sensi del regolamento succitato.
PGM e prodotti derivati autorizzati nella UE (-->)
PGM e prodotti derivati in valutazione nella UE(-->)
Per saperne di più
Bibliografia:
Il
CDG collabora con Genet,
network europeo sulla genetica e le biotecnologie