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Pubblicato su: G.U.C.E. L 164

Data pubblicazione: 2005-06-24





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Titolo
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 giugno 2005
relativa all?immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, di una colza geneticamente modificata (Brassica napus L., linea GT73) tollerante al
glifosato


Testo
DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2005

relativa all?immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio, di una colza geneticamente modificata (Brassica napus L., linea GT73) tollerante al

glifosato

[notificata con il numero C(2005) 1838]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/465/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 12 marzo 2001, sull?emissione deliberata nell?ambiente

di organismi geneticamente modificati e che abroga la

direttiva 90/220/CEE del Consiglio (1), in particolare l?articolo

18, paragrafo 1, primo comma,

sentito il parere dell?Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi della direttiva 2001/18/CE, l?immissione in commercio

di un prodotto costituito da o contenente un

organismo geneticamente modificato o una combinazione

di organismi geneticamente modificati è subordinata

all?autorizzazione scritta rilasciata dall?autorità competente

interessata, a norma della procedura stabilita da

detta direttiva.

(2) Una notifica relativa all?immissione in commercio di una

colza geneticamente modificata (Brassica napus L., linea

GT73) è stata presentata dalla Monsanto S.A. all?autorità

competente dei Paesi Bassi.

(3) La notifica riguarda gli stessi usi di qualsiasi altra colza,

eccetto l?impiego come prodotto alimentare o ingrediente

di prodotti alimentari e per la coltivazione nella Comunità

di varietà derivate dal prodotto geneticamente modificato

(evento di trasformazione GT73). La notifica riguarda

l?importazione e lo stoccaggio della colza GT73, il

suo uso come mangime e nella produzione di mangimi e

gli usi industriali come tale o contenuta in altri prodotti.

(4) In conformità alla procedura di cui all?articolo 14 della

direttiva 2001/18/CE, l?autorità competente dei Paesi

Bassi ha elaborato una relazione di valutazione, che ha

successivamente trasmesso alla Commissione e alle autorità

competenti degli altri Stati membri. Secondo detta

relazione di valutazione, non sono emersi motivi che

giustifichino un rifiuto dell?autorizzazione all?immissione

in commercio della colza GT73.

(5) Le autorità competenti di alcuni Stati membri hanno

sollevato obiezioni all?immissione in commercio del prodotto.

(6) L?11 febbraio 2004 l?Autorità europea per la sicurezza

alimentare, istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio

2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della

legislazione alimentare, istituisce l?Autorità europea per la

sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della

sicurezza alimentare (2), ha adottato un parere secondo

cui, in base a tutti gli elementi di prova presentati, la

colza Brassica napus L. della linea GT73 è sicura quanto

la colza convenzionale per gli esseri umani e per gli

animali e, nel contesto degli usi proposti, per l?ambiente.

Sempre secondo l?Autorità europea per la sicurezza alimentare,

il piano di monitoraggio presentato dal titolare

dell?autorizzazione è adeguato agli usi previsti della colza

GT73.

(7) Dall?esame di ciascuna obiezione presentata alla luce della

direttiva 2001/18/CE, delle informazioni fornite nella notifica

e del parere dell?Autorità europea per la sicurezza

alimentare, non emergono motivi per ritenere che l?immissione

in commercio della colza Brassica napus L. della

linea GT73 avrà effetti negativi sulla salute umana e

animale o sull?ambiente.

(8) Un olio depurato ottenuto dalla colza GT73 è stato immesso

in commercio nella Comunità a fini alimentari

secondo la procedura prevista all?articolo 5 del regolamento

(CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i

nuovi ingredienti alimentari (3).

(9) Un identificatore unico deve essere assegnato alla colza

GT73 ai fini del regolamento (CE) n. 1830/2003 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre

2003, concernente la tracciabilità e l?etichettatura di organismi

geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti

e mangimi ottenuti da organismi geneticamente

modificati, nonché recante modifica della direttiva

2001/18/CE e del regolamento (CE) n. 65/2004 della

Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un

sistema per la determinazione e l?assegnazione di identificatori

unici per gli organismi geneticamente modificati

(10) Tracce accidentali o tecnicamente inevitabili di organismi

geneticamente modificati presenti in prodotti sono esenti

dai requisiti di etichettatura e di tracciabilità se rientrano

nei limiti fissati dalla direttiva 2001/18/CE e dal regolamento

(CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e

ai mangimi geneticamente modificati (2).

(11) In base al parere dell?Autorità europea per la sicurezza

alimentare, per gli usi previsti del prodotto non è necessario

stabilire condizioni specifiche di manipolazione e

confezione del prodotto o misure di protezione di particolari

ecosistemi, ambienti o aree geografiche.

(12) Alla luce del parere dell?Autorità europea per la sicurezza

alimentare occorre istituire un sistema di gestione adeguato

per evitare che i semi di colza GT73 entrino in

contatto con le colture.

(13) Prima dell?immissione in commercio del prodotto, si applicano

tutte le misure necessarie per garantirne l?etichettatura

e la tracciabilità in tutte le fasi dell?immissione in

commercio, garantendo la possibilità di effettuare verifiche

con una metodologia di rilevazione adeguata e convalidata.

(14) Le misure di cui alla presente decisione non sono conformi

al parere del comitato istituito dall?articolo 30 della

direttiva 2001/18/CE. La Commissione ha pertanto presentato

al Consiglio una proposta sulle misure in questione.

Poiché allo scadere del termine stabilito all?articolo

30, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE il Consiglio

non ha adottato l?atto di esecuzione proposto né ha

manifestato la sua opposizione alla proposta a norma

dell?articolo 5, paragrafo 6, della decisione

1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante

modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione

conferite alla Commissione (3), la Commissione deve

adottare l?atto di esecuzione proposto,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Autorizzazione

Fatte salve altre normative comunitarie, in particolare il regolamento

(CE) n. 258/97 e il regolamento (CE) n. 1829/2003, la

competente autorità dei Paesi Bassi rilascia l?autorizzazione

scritta all?immissione in commercio, ai sensi della presente decisione,

del prodotto identificato all?articolo 2, notificato dalla

Monsanto Europe SA (riferimento C/NL/98/11).

A norma dell?articolo 19, paragrafo 3, della direttiva

2001/18/CE, detta autorizzazione indica specificamente le condizioni

cui essa è subordinata, esplicitate agli articoli 3 e 4.


Articolo 2

Prodotto

1. Gli organismi geneticamente modificati immessi in commercio

come tali o come ingredienti di altri prodotti (in prosieguo,

«il prodotto») sono semi di colza (Brassica napus L.)

tollerante all?erbicida glifosato, ottenuti dalla linea di colza

GT73 trasformata con Agrobacterium tumefaciens utilizzando il

vettore PV-BNGT04. Il prodotto contiene il seguente DNA in

due cassette:

a) Cassetta 1:

un gene 5-enolpiruvil-shikimato-3-fosfato sintetasi (epsps)

isolato dal ceppo CP4 di Agrobacterium sp. (CP4 EPSPS),

che conferisce tolleranza al glifosato, sotto il controllo del

promotore modificato del virus del mosaico della scrofularia

(P-CMoVb), sequenze di terminazione del gene rbcS E9 del

pisello che codifica per la piccola subunità di ribulosio bisfosfato

carbossilasi/ossigenasi e la sequenza N-terminale del

peptide di transito cloroplastico CTP2 del gene epsps di Arabidopsis

thaliana.

b) Cassetta 2:

la variante 247 del gene originario glifosato ossidoreduttasi

(goxv247) derivata dal ceppo LBAA di Ochrobactrum anthropi,

che conferisce tolleranza al glifosato, sotto il controllo del

promotore modificato del virus del mosaico della scrofularia

(P-CMoVb), sequenze di terminazione di Agrobacterium tumefaciens

e la sequenza N-terminale del peptide di transito cloroplastico

CTP1 del gene ribulosio bisfosfato carbossilasi/ossigenasi

(Arab-ssu1a) di Arabidopsis thaliana.

Il prodotto non contiene il gene per l?adeniltransferasi (aad) che

codifica per la resistenza a streptomicina e spectinomicina, presente

nel vettore di trasformazione usato.

2. L?identificatore unico del prodotto è MON-00073-7.

3. L?autorizzazione riguarda semi di progenie derivate da

incroci della linea GT73 della colza con qualsiasi colza ottenuta

con metodi tradizionali, come tali o come ingredienti di altri

prodotti.


Articolo 3

Condizioni per l?immissione in commercio

Il prodotto può essere usato come qualsiasi altra colza, eccetto

per la coltura e l?impiego come prodotto alimentare o ingrediente

di prodotti alimentari, e può essere immesso in commercio

alle seguenti condizioni:

a) l?autorizzazione è valida per un periodo di 10 anni a decorrere

dalla data di rilascio della stessa;

b) l?identificatore unico del prodotto è MON-00073-7;

c) fatto salvo l?articolo 25 della direttiva 2001/18/CE, il titolare

dell?autorizzazione mette a disposizione delle autorità competenti,

su richiesta, campioni di controllo positivi e negativi

del prodotto, il suo materiale genetico o il materiale di riferimento;

d) la dicitura «Questo prodotto contiene organismi geneticamente

modificati» o «Questo prodotto contiene colza GT73

geneticamente modificata» deve figurare su un?etichetta o in

un documento che accompagna il prodotto, a meno che

altre disposizioni del diritto comunitario non determinino

una soglia al di sotto della quale tale informazione non sia

richiesta;

e) finché non sia stata rilasciata un?autorizzazione a immettere

in commercio il prodotto a fini di coltivazione, la dicitura

«Non destinato alla coltivazione» deve figurare su un?etichetta

o in un documento che correda il prodotto.


Articolo 4

Monitoraggio

1. Durante l?intero periodo di validità dell?autorizzazione, il

titolare della stessa garantisce che il piano di monitoraggio

contenuto nella notifica e destinato ad evidenziare eventuali

effetti negativi sulla salute umana o animale o sull?ambiente

derivanti dalla manipolazione o dall?uso del prodotto sia messo

in atto e applicato.

2. Il titolare dell?autorizzazione comunica direttamente agli

operatori e agli utilizzatori le caratteristiche generali e di sicurezza

del prodotto e le condizioni che si applicano al monitoraggio

dello stesso, comprese le opportune misure di gestione in

caso di disseminazione accidentale di semi. L?allegato della presente

decisione stabilisce gli orientamenti tecnici per l?attuazione

del presente articolo.

3. Il titolare dell?autorizzazione presenta alla Commissione e

alle autorità competenti degli Stati membri relazioni annuali sui

risultati delle attività di monitoraggio.

4. Fatto salvo l?articolo 20 della direttiva 2001/18/CE il

piano di monitoraggio notificato deve, se opportuno e previo

accordo della Commissione e dell?autorità competente dello

Stato membro al quale è stata inviata la notifica originaria,

essere modificato dal titolare dell?autorizzazione alla luce dei

risultati delle attività di monitoraggio.

5. Il titolare dell?autorizzazione deve essere in grado di dimostrare

alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati

membri che:

a) le reti di monitoraggio esistenti, in particolare quelle indicate

nel piano di monitoraggio contenuto nella notifica, raccolgono

informazioni per la sorveglianza generale del prodotto;

b) tali reti hanno accettato di mettere a disposizione del titolare

dell?autorizzazione le informazioni in questione prima della

data di presentazione della relazione sul monitoraggio alla

Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri ai

sensi del paragrafo 3.


Articolo 5

Applicabilità

La presente decisione si applica a decorrere dalla data in cui un

metodo di rilevazione specifico per la colza GT73 è convalidato

dal laboratorio comunitario di riferimento di cui all?allegato del

regolamento (CE) n. 1829/2003 e come specificato nel regolamento

(CE) n. 641/2004 della Commissione (1) recante norme

attuative del regolamento (CE) n. 1829/2003.


Articolo 6

Destinatario

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.


Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2005.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Orientamenti tecnici per l?attuazione dell?articolo 4, paragrafo 2

1. Il titolare dell?autorizzazione comunica agli operatori comunitari, cioè coloro che commercializzano e trasformano

miscele all?ingrosso di semi di colza di importazione, che potrebbero contenere colza GT73, che:

a) alla colza GT73 è stata concessa l?autorizzazione per l?importazione e l?uso nella Comunità;

b) tra le condizioni per l?autorizzazione rientra l?attuazione di un piano generale di sorveglianza relativo ad eventuali

effetti nocivi imprevisti dovuti all?immissione in commercio della colza GT73 per gli usi indicati sopra.

2. Il titolare dell?autorizzazione fornisce agli operatori il nominativo di una persona di contatto nazionale per la

comunicazione di eventuali effetti nocivi imprevisti.

3. Il titolare dell?autorizzazione informa gli operatori che la possibilità e le conseguenze della disseminazione accidentale

di colza GT73 sono state sottoposte alla valutazione dell?Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sulla base

degli usi previsti. Il titolare dell?autorizzazione mantiene contatti regolari con gli operatori per garantire che siano

informati di eventuali modifiche della prassi attuale che possano incidere sulle conclusioni della valutazione di rischio

ambientale.

4. Il titolare dell?autorizzazione provvede affinché gli operatori siano consapevoli della possibilità che la disseminazione

accidentale di semi di colza importati nei porti e negli impianti di macinazione provochi la germinazione e l?espansione

di piante spontanee che contengano colza GT73.

5. Qualora le piante spontanee di colza possano contenere GT73, il titolare dell?autorizzazione:

a) informa gli operatori dell?obbligo di eliminare tali piante per ridurre al minimo le possibilità di effetti nocivi

imprevisti dovuti alla colza GT73;

b) fornisce agli operatori piani adeguati per eliminare le piante spontanee di colza che potrebbero contenere colza

GT73.

6. Gli Stati membri possono, tenendo conto dell?articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2001/18/CE e del punto C.1.6

dell?allegato alla decisione 2002/811/CE (1) del Consiglio, svolgere controlli e/o monitoraggi supplementari in merito

alla disseminazione accidentale di semi di colza GT73 e all?identificazione di potenziali effetti nocivi imprevisti dovuti a

tale disseminazione.













Il CDG collabora con Genet, network europeo sulla genetica e le biotecnologie

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